di Marco Falciano
In Romania in agosto è iniziato il processo d’appello nei confronti di venti persone accusate di associazione per delinquere finalizzata alla illecita cattura, trasformazione, trasporto e vendita di pescato, o prodotti ittici di acque interne.
La fauna ittica analizzata nei laboratori in Romania risultò essere non idonea al consumo umano e perciò ne venne vietata l’importazione e la commercializzazione. Gran parte del pesce arrivava dalle acque italiane, dove tutt’ora i pescatori di professione continuano a catturare e conferire i propri prodotti ittici, potenzialmente insalubri, ai mercati locali.
Nonostante sia stato accertato, già dal 2014, che il pesce del Po è contaminato da metalli pesanti e interferenti endocrini, nel Bel Paese pare si faccia finta di nulla. (link: https://www.ilgiornaledelpo.it/per-i-consumatori-il-rischio-e-altissimo/ )
A dire il vero, due anni fa, il Sen. Simone Bossi (Lega), allarmato dall’entità e pericolosità del fenomeno della Mafia del Pesce, aveva avanzato una proposta di legge volta a vietare la pesca professionale nei corsi d’acqua più inquinati, una misura a tutela dei consumatori che ben si conciliava con le indagini e le nuove scoperte dell’Europol. Tale proposta è purtroppo rimasta inattuata, paralizzata tra le camere, malgrado l’enorme appoggio ricevuto dal mondo della pesca sportiva e delle Forze dell’Ordine.
Nonostante gli studi internazionali pubblicati sulla pericolosità del pesce del Po, (Link: https://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/381na7_en.pdf), che è stato il corso d’acqua più vessato dalle azioni di bracconaggio, il suo pesce continua ad arrivare regolarmente ai mercati e sulle tavole dei consumatori italiani. Le analisi sulla commestibilità delle carni, nel frattempo, restano meri strumenti autocertificativi, svolti a campione, dagli stessi mercati. E’ poi bizzarro che, mentre la Romania processa i suoi cittadini per associazione per delinquere, in Italia si persegua il fenomeno considerato solo nella singola condotta di reato di pesca illegale ex art. 40 L. 154/2016, che applica una blanda sanzione contravvenzionale.
E’ come se, invece che indagare un potente clan per mafia, si tentasse di fermarlo reprimendo solo le singole condotte di piccolo spaccio e microcriminalità che attua, senza ricostruire la struttura criminale che, da dietro, ne tira i fili e collega i reati verso il medesimo fine: quello dell’illecito profitto. E’ come se il bracconaggio organizzato, attuato sistematicamente per mezzo di clan che si sono divisi il territorio e l’hanno controllato anche con l’ausilio di intimidazioni e violenza, in Italia non possa assumere il profilo di associazione per delinquere ex. art. 416 del codice penale, che prevede una pena severa, dai 3 ai 7 anni di reclusione.
Ancor più calzante alla condotta posta in atto dalla Mafia del Pesce pare essere la fattispecie di reato, ex art. 452-octies c.p., denominato “aggravante ambientale riferita alle fattispecie associative”. La pluralità di persone e di condotte riferibili al reato di bracconaggio ittico e alla commercializzazione illegale del pescato, che ha cagionato una compromissione del biotopo acquatico accertata in molti territori, tra cui la provincia di Ferrara, si può ben inquadrare come aggravante del richiamato art. 416 c.p., con conseguente aumento delle pene previste.
Ma ad oggi, nel nostro ordinamento, questa norma non pare abbia ancora assunto l’importanza che merita per reprimere alla radice questo fenomeno criminoso. Indagare le singole condotte di reato, lievissimo, com’è quello del bracconaggio ittico ex art. 40, può essere utile a punire il singolo pescatore che non rispetta le norme di settore, ma è certamente inidoneo a reprimere l’attività di un’organizzazione internazionale con affiliazioni e business milionari estesi in tutta Europa.
Metaforicamente, pare si tenti di spegnere un incendio utilizzando la pistola ad acqua. Con questo blando approccio l’Italia difficilmente avrebbe estirpato il bracconaggio alla radice e, difatti, per fortuna è corsa in soccorso la Romania, stato che subiva più di altri i danni derivanti dalla commercializzazione di pescato inquinato, pericoloso per i consumatori.
Indagare i clan di bracconieri per reato di bracconaggio ittico, e non invece con la più calzante fattispecie dell’associazione per delinquere ex art. 416 c.p. o 452-octies del c.p., significa anche ridurre notevolmente i poteri e i limiti di indagine delle forze dell’ordine con compiti di Polizia Giudiziaria e, con essi, anche le misure cautelari disponibili, tra cui la confisca di somme e di oggetti di valore ingiustificati.
Sperando che il percorso tracciato dalla procura rumena serva da esempio per le indagini che stanno procedendo parallelamente anche in Italia, non resta che augurarsi che tali condotte di bracconaggio ittico siano in futuro inquadrate e perseguite come fenomeno delinquenziale di tipo associativo. Certi che solo l’impiego di norme incriminatrici dotate di una notevole carica punitiva possa garantire un’adeguata tutela al patrimonio ambientale, sempre più frequentemente offeso, non tanto da singole e sporadiche condotte di reato, ma da comportamenti reiterati, periodici, spesso realizzati in concorso, od associazione, tra più persone.
Leggi anche: https://www.ilgiornaledelpo.it/in-romania-si-processa-la-mafia-del-pesce/
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